(massima n. 2)
In riferimento alla responsabilitą aquiliana derivante da un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, non sussiste rapporto di pregiudizialitą necessaria tra il giudizio di annullamento dell'atto stesso dinanzi al giudice amministrativo ed il giudizio di risarcimento dinanzi al giudice ordinario, in quanto sono risarcibili da parte del giudice ordinario ai sensi dell'art. 2043 c.c. tutte le lesioni ad interesse legittimo o ad un diritto soggettivo, e considerato anche il disposto dell'art. 29 del D.L.vo n. 80 del 1998, che ha conferito al giudice ordinario il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti, se illegittimi.