(massima n. 1)
L'istituto dell'occupazione appropriativa si č andato consolidando nel vigente ordinamento, prima nel diritto vivente enucleato dalla giurisprudenza di legittimitā e poi nelle previsioni espresse normative, come fatto illecito riconducibile nello schema dell'art. 2043 c.c., essendo da escludere che per effetto dell'aggiunta (ad opera dell'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel corpo dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), del comma settimo bis, il quale richiama, per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, i criteri di determinazione dell'indennitā di espropriazione (con esclusione della riduzione del 40 per cento e con un ulteriore aumento del 10 per cento dell'importo del risarcimento) si sia avuta una sostanziale assimilazione tra somma liquidata e titolo di risarcimento del danno per occupazione appropriativa, da un lato, e indennitā di espropriazione, dall'altro; ne consegue che la pretesa risarcitoria del privato per la perdita della proprietā č soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, primo comma, c.c.