(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata con espropriazione presso terzi, il terzo pignorato che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. rimane estraneo al processo esecutivo, sicché la sua partecipazione al giudizio di opposizione agli atti esecutivi non è di massima necessaria, restando limitata al debitore e al creditore procedente, oltre che agli eventuali intervenuti; è fatta peraltro salva l'ipotesi in cui il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la validità o l'efficacia del pignoramento, e che possa quindi comportare la liberazione del terzo dal relativo vincolo d'indisponibilità.