(massima n. 1)
L'osservanza delle disposizioni, contenute negli artt. 366, secondo comma, e 370 c.p.c., secondo cui, se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, il controricorso e il ricorso incidentale devono essergli notificate presso la cancelleria della Corte di cassazione, non è prescritta a pena di nullità. Pertanto, non può essere dichiarata la nullità della notifica se questa, benché non effettuata nel luogo predetto, abbia raggiunto ugualmente il suo scopo, che è quello di portare l'atto a conoscenza del ricorrente.