(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, rappresentando, per converso, un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria, rispetto al quale, se non č configurabile l'interruzione della prescrizione a mezzo di semplice atto di costituzione in mora (art. 2943, comma quarto c.c.), č peraltro ammissibile l'interruzione derivante dalla notificazione dell'atto di citazione (nella specie, notificata prima del rilascio della procura alle liti), ex art. 2943, comma primo c.c.