(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, gli atti di esecuzione compiuti dall'aiutante ufficiale giudiziario inserito nell'ordine giudiziario (tra i cui compiti rientra la notificazione degli atti, attivitą che condivide con l'ufficiale giudiziario, ma non il compimento degli atti di esecuzione, a quest'ultimo riservato dall'art. 165 D.P.R. n. 1229 del 1959), sono nulli e non gią inesistenti, dovendo l'ipotesi dell'inesistenza ravvisarsi solamente nel caso in cui l'atto esecutivo sia compiuto da soggetto che non condivide in alcun modo e non gią con attribuzioni limitate, come appunto gli aiutanti ufficiali giudiziari le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario (come accade, ad es., per i commessi addetti all'UNEP) ovvero da soggetto addirittura del tutto estraneo all'UNEP. Ne consegue che siffatta nullitą del pignoramento, rilevabile dall'esecutato in base all'esame del verbale di pignoramento, deve essere denunciata con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine, a pena di preclusione, di cinque giorni dal compimento dell'atto.