(massima n. 1)
Il ricorrente che denunzi un error in procedendo č tenuto in ossequio al principio di specificitā ed autosufficienza del ricorso che deve consentire al giudice di legittimitā di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell'iter processuale ma solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l'interpretazione da lui prospettata e, soprattutto, č tenuto a specificare puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale č stato commesso l'errore che si adduce indicando, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma.