(massima n. 1)
L'art. 366, n. 3 c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato quando una copia della sentenza impugnata sia stata incorporata nel ricorso in modo da costituirne parte integrante, dovendo in tal caso ritenersi realizzato lo scopo della norma, di permettere la conoscenza della vicenda processuale mediante la lettura del ricorso, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi ed atti.