(massima n. 1)
Al giudizio di revocazione che si instaura dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza revocando sono applicabili le norme stabilite per il procedimento dinanzi a quel giudice, con la conseguenza che, richiesta (come nella specie) la revocazione di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal giudice di pace, la domanda di revocazione va introdotta, ex art. 398 primo comma c.p.c., con atto di citazione e non (come nella specie) con ricorso. Quanto alla valutazione della tempestivitą della domanda medesima (artt. 325 ss. c.p.c.), deve, poi, aversi riguardo alla data di notificazione della citazione stessa, ovvero del ricorso, ove esistano i presupposti della sua conversione in citazione e sempre che esso risulti notificato unitamente al pedissequo decreto contenente l'indicazione della data di comparizione.