(massima n. 1)
In materia di opposizione a ordinanza ingiunzione per violazione di norme di previdenza obbligatoria, non sussiste l'obbligo della cancelleria di comunicare all'opponente, che sia ritualmente costituito con difesa tecnica, l'avvenuta emissione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non essendo tale obbligo previsto nella disciplina di cui all'art. 415 c.p.c. (reso applicabile per il rinvio previsto dall'art. 442 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 35 legge n. 689 del 1981); né la mancata previsione di tale comunicazione suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla differenza di disciplina rispetto al procedimento di opposizione ex art. 23 legge n. 689 del 1981 e alla garanzia costituzionale del diritto di difesa, posto che, da un lato, il procedimento ex art. 23 cit. pone una disciplina processuale specifica, consentita alla discrezionalità del legislatore, che non assurge a paramentro di tutela minima della difesa e che, dall'altro, alla mancanza della predetta comunicazione nella fase introduttiva del giudizio la difesa tecnica dell'opponente può facilmente sopperite mediante l'adempimento di un onere, non vessatorio, di diligenza e di collaborazione con l'ufficio giudiziario.