(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata mobiliare, i vizi della vendita (nella specie, per l'asserita collusione tra creditore procedente ed aggiudicatario) devono essere eccepiti con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e, quindi, non possono costituire oggetto di un'azione autonoma di accertamento dell'invaliditā della vendita.