(massima n. 1)
In tema di impugnazione del lodo per motivi attinenti alla nomina degli arbitri (art. 829 comma primo n. 2 c.p.c.), l'ammissibilitą dell'impugnazione stessa č condizionata alla deduzione della relativa nullitą nell'arco dell'intero giudizio arbitrale, senza che possa, conseguentemente, porsi alcuna questione di limiti temporali nell'ambito dello stesso giudizio che non derivi dal necessario rispetto del principio del contraddittorio, restando, per l'effetto, irrilevante che la relativa deduzione sia sollevata non nella prima difesa della parte eccipiente, ma (come nella specie) in una memoria successiva.