(massima n. 1)
In tema di contenuto del ricorso per Cassazione, poiché la finalità della norma di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. è quella di assicurare che il ricorso stesso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, la immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, sono inammissibili quei motivi che, anziché precisare le ragioni delle proposte censure, si esauriscano in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di Cassazione. (Fattispecie in tema di dedotta contrarietà al buon costume di un contratto atipico, senza l'esposizione di nessuna ragione di diritto per cui i giudici di merito avrebbero errato nel ritenerlo contrario a norme imperative).