(massima n. 1)
Mentre integra un debito di valuta, che ai sensi dell'art. 1373 c.c. trova fonte in un patto espresso, la prestazione a favore dell'appaltatore di una somma a titolo di corrispettivo per l'esercizio da parte del committente della facoltā di recesso prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, dā luogo, invece, a un'obbligazione di valore di natura indennitaria l'esercizio, posteriore alla conclusione del contratto di appalto e quindi anche ad esecuzione giā iniziata della facoltā di recesso unilaterale per legge attribuita dall'art. 1671 c.c. al committente, che č tenuto a tenere indenne l'appaltatore del danno emergente e del lucro cessante, da liquidare secondo i principi regolatori del risarcimento del danno anche in via equitativa, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione.