(massima n. 1)
In applicazione della disposizione di cui all'art. 2932, secondo comma, c.c. - secondo il quale la domanda di adempimento in forma specifica di un contratto preliminare per il trasferimento di un diritto reale non può esser accolta se colui che la propone non esegue, o non offre di eseguire, nei modi di legge, la controprestazione a suo carico - se la prestazione di colui che chiede l'adempimento in forma specifica consiste nel versamento di una somma di danaro, da effettuare, secondo il preliminare, al momento della stipula del definitivo, costituisce offerta idonea, perché secondo gli usi (art. 1214 c.c. ), l'invito del promissario acquirente al promittente alienante a presentarsi dinanzi al notaio per la predetta stipula, mentre costituisce seria manifestazione della volontà di adempiere la proposizione da parte del promittente acquirente della domanda di adempimento in forma specifica del contratto perché il verificarsi degli effetti della sentenza di accoglimento sostitutiva del contratto deve esser condizionato dal giudice all'adempimento della sua prestazione.