(massima n. 2)
La specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. non è necessaria nel caso in cui dette clausole riproducano il contenuto di un uso normativo ossia di uno di quegli usi che costituiscono fonte sussidiaria del diritto, ma non anche in quello in cui corrispondano al contenuto di un uso di fatto o contrattuale, al quale fa riferimento l'art. 1340 c.c., di una pratica generalmente seguita da una determinata cerchia o categoria di contraenti o in un limitato e specifico settore negoziale (principio affermato con riferimento alla clausola inserita in un contratto di vendita di beni mobili del prezzo minimo di rivendita).