(massima n. 1)
In tema di determinazione dell'indennitą dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, l'articolo 1751 del codice civile (come sostituito dall'articolo 4, D.L.vo n. 303 del 1991) vieta alle parti di derogare a detrimento dell'agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti, tuttavia, trattandosi di una inderogabilitą relativa, deve ritenersi consentito, sia alle parti che alla contrattazione collettiva, introdurre deroghe alla disciplina legale, purché non pregiudizievoli per l'agente; la valutazione se la regolamentazione pattizia sia o meno pregiudizievole per l'agente rispetto a quella legale deve essere operata ex ante, non essendo corretto sul piano dell'affidamento delle parti, specie con riferimento a un rapporto di durata, giudicare della validitą delle clausole del negozio costitutivo del rapporto (e che tale rapporto sono destinate a regolare nel corso del suo svolgimento), alla luce del risultato economico che le parti conseguirebbero in concreto a seconda che si applichi il regime convenzionale o quello legale.