(massima n. 1)
Il senso della norma di cui all'art. 829, n. 4, c.p.c., che sanziona con la nullitą il lodo arbitrale che «ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso», č che gli arbitri hanno l'obbligo di decidere su tutto il thema decidendum ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso; tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al «compromesso», vale, indubbiamente, anche con riguardo al caso in cui la potestas iudicandi sia agli arbitri conferita in base a clausola compromissoria, e in tal caso il thema decidendum č quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, non gią quello genericamente indicato nella clausola.