(massima n. 1)
Nei procedimenti contenziosi che iniziano con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice adito anteriormente alla notificazione, il compimento della formalitą del deposito coincide con la proposizione della domanda, sulla validitą della quale non possono riverberarsi, ostandovi il disposto dell'art. 159 c.p.c., i vizi incidenti sulla successiva fase della vocatio in ius, attuata mediante la notificazione del ricorso stesso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Ne consegue che il giudice di appello, il quale accerti l'inesistenza agli atti dell'originale della notifica del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, una volta dichiarata la nullitą della notificazione, e, conseguentemente, della sentenza, deve rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., perché questi, previa fissazione di una nuova udienza, assegni al ricorrente un nuovo termine, ai sensi dell'art. 291, primo comma, c.p.c., per rinnovare la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione della nuova udienza.