(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare, l'offerta di acquisto con aumento del sesto dopo l'incanto non determina da sola la caducazione dell'aggiudicazione provvisoria di cui all'art. 581, terzo comma c.p.c., poiché č solo con l'apertura della gara disposta dal giudice dell'esecuzione che assume giuridico significato l'offerta stessa, in modo che eventuali interessati possano rilanciare su di essa, nella prospettiva del miglioramento del prezzo precedente ed in sintonia con la finalitą dell'espropriazione forzata, preordinata a ricavare dalla vendita il massimo risultato possibile, sia per il debitore, che si libera della maggiore consistenza del debito, sia nell'interesse dei creditori, che sono pił largamente soddisfatti. Ne consegue che č opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. l'ordinanza di aggiudicazione emessa in favore dell'offerente e divenuta definitiva nel caso in cui la gara, gią fissata dal giudice dell'esecuzione, non sia stata aperta.