(massima n. 1)
La proposizione della querela (ovvero la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio) non č fonte di responsabilitā per danni a carico del querelante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del querelato, se non quando essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attivitā pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, che non č idonea in sé ad instaurare il processo o ad investire direttamente il pubblico ministero, cui in via esclusiva compete l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale, con conseguente interruzione del nesso causale tra iniziativa privata ed eventuali danni subiti dal querelato.