(massima n. 1)
In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini deriva dalla loro rilevanza ai fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse; in mancanza di tale evidenziazione, l'omessa trasmissione degli elementi sopravvenuti non comporta di per sè la violazione del combinato disposto degli artt. 309 comma 5 e 291 comma 1 c.p.p. e, quindi, la perdita di efficacia della misura cautelare, ma può dar luogo alla censura della decisione adottata dal tribunale del riesame — che non abbia richiesto ed acquisito gli atti mancanti — per non aver preso in considerazione tali elementi.