(massima n. 1)
Il sistema di controllo di legittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione (realizzato attraverso i rimedi alternativi della opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., e del reclamo, di cui al successivo art. 630) esclude che detti provvedimenti possano ritenersi sottoposti al (diverso) regime delle impugnazioni previsto, per le sentenze, dall'art. 323 del codice di rito, ed esclude, altresì, che, in relazione agli stessi, possa legittimamente parlarsi di definitività dell'atto giurisdizionale (di assenza, cioè, di ogni rimedio nell'ambito dell'ordinamento processuale), condizione necessaria affinché un provvedimento decisorio possa essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. proposto dal debitore esecutato avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la sua richiesta di non far comparire — in ossequio alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento dei dati personali — il nome di esso debitore nella pubblicità dell'incanto immobiliare).