(massima n. 1)
In ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilitā della P.A. č costituito non dall'art. 2051 c.c., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della P.A., con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi ma dall'art. 2043 c.c., che impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sė che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto; detta responsabilitā pertanto č configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilitā oggettiva del pericolo e della non prevedibilitā subiettiva del pericolo stesso.