(massima n. 1)
In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., i documenti il cui rinvenimento consente tale tipo di impugnazione debbono fornire la prova, non potuta fornire nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, del fondamento di domande ed eccezioni in quel giudizio già formulate, mentre non possono essere presi in considerazione, per il generale divieto di ius novorum, ove siano dedotti a fondamento di domande ed eccezioni che non abbiano fatto parte del thema decidendum dibattuto nel giudizio stesso. Ne consegue che, essendo stato dedotto dalla parte a sostegno dell'eccezione di usucapione sollevata nel giudizio definito con la sentenza impugnata il possesso dell'immobile, negandosi la sussistenza della detenzione (derivata da concessione d'uso da parte di un comune), non può essere dedotta per la prima volta in sede di revocazione, a seguito del rinvenimento di documenti atti a provare l'interversione di una originaria detenzione in possesso, la diversa questione del mutamento dell'animus da detinendi a rem sibi habendi, attenendo siffatti documenti alla prova non di un fatto deciso negativamente per difetto di prova con la sentenza impugnata, ma di un fatto rimasto estraneo al giudizio con essa conclusosi.