(massima n. 1)
Il debitore può contestare la validità del precetto sottoscritto da procuratore, di cui si assume il difetto di rappresentanza, solo mediante l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notifica del precetto stesso (art. 617 c.p.c.). Tale vizio attiene alla validità processuale dell'atto, e non è in grado, in mancanza di detta opposizione, di riflettersi sugli atti successivi che da esso dipendono, quali il pignoramento, risultando, in tal caso, sanato dal mancato esperimento dell'opposizione.