(massima n. 1)
La delibera di autorizzazione a stare in giudizio, richiesta dalla legge per gli enti pubblici, se prodotta nel corso del giudizio, rende regolare il contradditorio e ratifica l'attivitā svolta dal difensore, a meno che il giudice di merito non abbia giā rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla invaliditā dell'atto compiuto, in mancanza della delibera e con il limite della formazione del giudicato, sulla questione sostanziale dedotta, che preclude la proposizione o la riproposizione della relativa questione, conseguendone che la produzione della delibera, nel prosieguo del giudizio dopo una sentenza di appello non definitiva che, senza decidere nel merito della controversia, aveva dichiarato la contumacia dell'ente per la mancata produzione, regolarizza la costituzione in giudizio e rende ammissibile l'eccezione di prescrizione del credito azionato dalla controparte.