(massima n. 1)
Ai fini del riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, assume valore determinante l'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta e, precisamente, se essa sia contrattuale o extracontrattuale, dovendosi ritenere proposta la seconda tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell'azione contrattuale, e quindi allorché, per esempio, il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana ovvero chieda genericamente il risarcimento del danno senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale, e dovendosi, invece, ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale — con la conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo — sol quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione. (Nella specie, in relazione a controversia cui non era applicabile la nuova disciplina di cui al D.L.vo n. 80 del 1998, la Suprema Corte ha configurato la domanda come di natura contrattuale, sul presupposto che l'attore aveva specificamente richiamato una circolare ministeriale impositiva di obblighi negativi al datore di lavoro nonché il regime dell'imputabilità del danno ex art. 1218 c.c.).