(massima n. 1)
L'esperibilitā della revocazione per errore di fatto o per dolo di una parte in danno dell'altra, avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morositā o di licenza per finita locazione (derivante dalle sentenze della Corte Cost. n. 558 del 1989 e n. 54 del 1995) non č condizionata allo spirare del termine per l'opposizione ex art. 668 c.p.c.; infatti, tale opposizione e la revocazione ex art. 395, n. 1, c.p.c. sono istituti distinti e autonomi basati su presupposti diversi, la mancanza di tempestiva conoscenza (per irregolaritā della notifica o per caso fortuito o forza maggiore) dell'intimazione di licenza o di sfratto nel primo caso e il dolo revocatorio nel secondo.