(massima n. 1)
La vendita forzata, attuando un trasferimento coattivo che prescinde dalla volontà del debitore proprietario del bene, non è equiparabile alla vendita volontaria, onde deve ritenersi il carattere eccezionale delle norme codicistiche che, per taluni aspetti, quanto alla disciplina, equiparano i due tipi di vendita; ne consegue che, non essendo applicabile la normativa relativa alla nullità delle clausole contrattuali contrarie a norme imperative ed alla loro sostituzione ex lege, il debitore proprietario non può esperire un'azione di accertamento volta a far valere tale nullità, ma, essendo la vendita forzata un atto negoziale di natura processuale, deve far valere la nullità formale della detta vendita (ossia la nullità degli atti del relativo procedimento) attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.