(massima n. 1)
In un processo a litisconsorzio necessario (nella specie, di opposizione di terzo all'esecuzione), nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti, ma in contumacia di alcuna di esse, senza che il giudice di primo grado abbia deciso espressamente la questione pregiudiziale della validitą della notifica dell'atto introduttivo alle parti non costituitesi, tale questione deve costituire oggetto di impugnazione, non rientrando nei poteri del giudice d'appello di rilevare d'ufficio che la notifica era nulla e pronunciare l'annullamento della sentenza.