(massima n. 1)
La pubblica amministrazione, la quale, modificando le condizioni di una pubblica strada, sia pure per ragioni di interesse generale, elevi o abbassi il suolo stradale in modo da rendere l'accesso ai fabbricati in relazione alla loro destinazione sensibilmente più difficoltoso e meno agevole, ovvero venga di riflesso ad imporre a carico dei fondi latitanti oneri diversi, è tenuta ad indennizzare il privato che dalle dette modificazioni venga leso: ciò in base al principio generale contenuto nell'art. 46 della legge sull'espropriazione per pubblica utilità, dovendo ricondursi a tale norma, con criteri di analogia, tutte le ipotesi di danno permanente alle private proprietà immobiliari, legato all'opera pubblica da un nesso di causalità obiettiva. Consegue che, configurando tale disposizione una forma di responsabilità per atto legittimo, che si differenzia nettamente dal risarcimento dei danni derivanti da attività illecita, il giudice adito con l'azione aquiliana ex art. 2043 c.c. non può emettere pronuncia sulla responsabilità per atto lecito della pubblica amministrazione ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, trattandosi di azioni che si distinguono tanto per il petitum quanto per la causa petendi.