(massima n. 1)
Il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2053 c.c. (sola norma applicabile alla fattispecie per il principio di specialità rispetto all'art. 2051 c.c.), dei danni arrecati ai terzi da dette strutture ed impianti, salvo che provi che la rovina della costruzione, totale o parziale, non sia dovuta a mancanza di manutenzione o a vizio di costruzione. Peraltro, il proprietario può eventualmente rivalersi, nell'ambito del loro rapporto interno, contro il conduttore, solo quando questi abbia violato il proprio dovere di avvertirlo della situazione di pericolo.