(massima n. 1)
Il principio per cui l'impugnazione del lodo implica il potere dovere del giudice di decidere nello stesso grado della nullitą (giudizio rescindente) e della domanda (giudizio rescissorio), non opera ove il lodo promani da arbitri privi del potere di giudicare perché in tal caso il compito del giudice dell'impugnazione non č quello di rinnovare pił correttamente il giudizio arbitrale, ma di eliminare dalla realtą giuridica la decisione emessa da un collegio non investito del potere di risolvere la controversia, restando la competenza a decidere nel merito determinata dalle regole generali del codice di rito.