(massima n. 1)
L'eccesso di potere giurisdizionale in cui siano incorsi gli arbitri, traducendosi in un vizio del lodo che ne comporta la nullitą (ex art. 829, primo comma, numero 4, c.p.c.), deve essere dedotto, come motivo di impugnazione, dinanzi alla corte d'appello, e non anche, per la prima volta, in cassazione (pena l'inammissibilitą del ricorso), applicandosi anche alle sentenze arbitrali il principio (art. 161, comma primo, c.p.c.) della conversione in motivi di gravame delle cause di nullitą della sentenza.