(massima n. 1)
In tema di azione per il risarcimento del danno, stabilire se i danni lamentati siano stati tutti e solo conseguenza della condotta altrui o non potessero essere evitati dal danneggiato, in tutto o in parte, costituisce per il giudice esercizio del suo potere di decidere sulla domanda secondo diritto e non richiede un'eccezione del convenuto.