(massima n. 1)
Le valutazioni del datore di lavoro concernenti le note di qualifica dei dipendenti non sono insindacabili in giudizio, poiché il datore di lavoro è soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti dal contratto collettivo e agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché all'onere di motivare le note stesse al fine di consentire la verifica del rispetto tali criteri e obblighi e della inerente necessaria trasparenza; nel caso, poi, in cui ad una determinata valutazione sia collegata l'attribuzione di un beneficio retributivo, il lavoratore ha l'onere di dedurre che la valutazione corretta avrebbe comportato l'attribuzione del beneficio, mentre la prova dell'esistenza di cause ostative ricade sul datore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, in relazione all'incentivo economico previsto dall'accordo 29 dicembre 1988 a favore del personale direttivo del Banco di Napoli riportante la qualifica di ottimo, aveva rigettato la contestazione del lavoratore, valorizzando il carattere discrezionale del giudizio del datore di lavoro).