(massima n. 1)
Per le opere idrauliche di seconda categoria relative ai bacini idrografici interregionali, il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 89, prevede, non un trasferimento, ma una delega di funzioni alle regioni interessate, che le esercitano sulla base di programmi, direttive ed istruzioni fissati e coordinati dallo Stato; dal che deriva che, in caso di danni da rovina di un'opera idraulica appartenente a detta categoria, per un verso persiste, ai sensi dell'art. 2053 c.c., la presunzione di responsabilitą dello Stato, che conserva la proprietą della suddetta opera, e per l'altro concorre, in base alla stessa disposizione, la responsabilitą della regione, accomunata per legge nell'obbligo di esercitare una diuturna vigilanza sull'opera e di compiere gli interventi manutentivi necessari per assicurare la soliditą e la non pericolositą, per i terzi, della stessa, salvo che non sia provata l'ascrivibilitą dell'evento a causa diversa dalla carenza manutentiva. (Principio espresso in fattispecie di rottura dell'argine del fiume Bisenzio, appartenente al bacino idrografico del fiume Arno).