(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, in particolare in caso di interpretazione di una scrittura di parte, a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Non è in ogni caso consentito, nell'ambito del giudizio di legittimità, pervenire ad una interpretazione dell'atto di disdetta del locatore diversa da quella fornita dal giudice del merito, atteso che l'interpretazione del contratto è compito a quest'ultimo demandato in via esclusiva.