(massima n. 1)
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato č in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilitą del bene da parte del dominus ed all'impossibilitą per costui di conseguire l'utilitą normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben puņ essere, in tali ipotesi, operata, dal giudice facendo riferimento al cosiddetto danno «figurativo», e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato.