(massima n. 1)
Ai fini del risarcimento del danno imputabile a responsabilità precontrattuale dell'imprenditore per la mancata stipulazione di un contratto di lavoro subordinato (che non presuppone l'esistenza di un diritto del lavoratore all'assunzione, ma la violazione del dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative) non può tenersi conto dei vantaggi che sarebbero derivati dalla conclusione del contratto.