(massima n. 1)
La responsabilitą precontrattuale del comune sorge anche quando il comportamento contrario alla buona fede sia tenuto da organi diversi da quelli ai quali spetta la rappresentanza dell'ente, in quanto le norme di legge comunale e provinciale che demandano al consiglio comunale la deliberazione di massima dei contratti, alla giunta la determinazione concreta delle loro condizioni ed al sindaco la stipulazione, non escludono che l'attivitą preparatoria ed i contratti preliminari con i privati possano essere svolti da organi non competenti i cui atti, fatti od omissioni, siano riferibili al comune in quanto posti in essere nello svolgimento di un'attivitą ad essi propria.