(massima n. 1)
Il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni di cui all'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, coincide con il momento in cui l'esistenza dell'atto stesso č resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone; non č richiesto che quest'ultimo sia un atto esecutivo in senso stretto, valendo unicamente a dare conoscenza dell'esistenza di un procedimento esecutivo a carico di un determinato soggetto, al quale č fatto carico di prendere visione degli atti che sono stati compiuti in suo danno e verificarne la legittimitā ai fini dell'esperimento del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi contro il precetto e il pignoramento invalidamente notificati doveva essere proposta nei cinque giorni dalla comunicazione dell'istanza di sostituzione del custode dei beni pignorati).