(massima n. 1)
La violazione del principio della buona fede nel caso di interruzione delle trattative contrattuali, idonea a determinare responsabilitā precontrattuale, in relazione alle modalitā, alla durata ed allo stato delle trattative medesime, non č configurabile, con riguardo a trattative poste in essere da amministrazione dello Stato, e non concluse per difetto di necessaria legge di autorizzazione, nella circostanza che detta amministrazione non si sia fatta promotrice di quella legge, vertendosi in tema di scelte politiche insuscettibili di sindacato giurisdizionale.