(massima n. 1)
Attiene alla vincolativitā stessa dell'impegno, e non giā alla regola di correttezza ex art.1175 c.c., che anche la P.A. č tenuta ad osservare nei rapporti con i privati, la clausola contrattuale nella quale, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, risulti espressa una mera dichiarazione d'intenti, priva di portata obbligatoria. Principio affermato con riferimento ad accordo transattivo tra l'I.N.P.S. e societā operanti nel campo dell'informatica con il quale l'Istituto rinunciava ai gravami proposti avverso la condanna a pagare una somma determinata all'esito di impugnazione di lodi arbitrali, impegnandosi a pagare una minor somma di cui queste ultime avevano chiesto la risoluzione deducendo tra l'altro che l'Istituto medesimo aveva disatteso l'impegno assunto in una specifica clausola di tale accordo transattivo ove si dichiarava interessato a futuri rapporti di collaborazione in considerazione della loro elevata professionalitā nel settore.