(massima n. 2)
Il contratto di franchising o di affiliazione commerciale tra due societā costituisce espressione del principio di libertā di iniziativa economica privata garantito dall'art. 1322 c.c. e ancor prima dall'art. 41 Cost., il quale consente e tutela l'aggregazione e l'affiliazione e comunque la collaborazione di imprese. Ne deriva che detto contratto attiene a materia disponibile in quanto espressione della libertā di scelta nello svolgimento delle attivitā economiche riconosciuta al soggetto privato in quanto tale, con la conseguenza che le controversie nascenti dal contratto medesimo, compresa quella relativa alla facoltā di recesso della societā affiliata prima del termine finale previsto dal contratto, sono compromettibili in arbitrato rituale.