(massima n. 1)
Il risarcimento del danno da occupazione appropriativa può essere chiesto indipendentemente da una prova rigorosa della proprietà del fondo occupato e irreversibilmente trasformato, e non è configurabile, agli effetti della prescrizione, un impedimento giuridico all'azione di risarcimento per il proprietario usucapiente, per non essere ancora intervenuta una sentenza di accertamento del diritto di proprietà, anche se dell'azione risarcitoria, una volta iniziata, debba disporsi la sospensione per la pendenza della causa per l'accertamento del diritto di proprietà.