(massima n. 1)
In tema di attivitą negoziale fra la P.A. ed il privato, il contratto stipulato, pur essendo gią perfetto nei suoi elementi costitutivi, richiede per la sua operativitą l'approvazione dell'autoritą di controllo, che agisce come "condicio iuris" sospensiva dell'efficacia del negozio, con la conseguenza che il diniego dell'autoritą tutoria lo rende non pił eseguibile. In tal caso, tuttavia, il comportamento dell'amministrazione medesima, la quale abbia preteso l'adempimento della prestazione prima dell'approvazione del contratto stesso da parte della competente autoritą di controllo, č suscettibile di dar luogo, ove tale approvazione non sia intervenuta, a responsabilitą precontrattuale, secondo la previsione dell'art 1337 cod. civ., in considerazione dell'affidamento ragionevolmente ingenerato nell'altra parte. (Nella specie, con riferimento ad un contratto di appalto di servizi, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale, la quale, valorizzando la natura legale della condizione e la sua conseguente conoscibilitą da parte di tutti i contraenti ma ignorando le conseguenze dell'affidamento ingenerato nell'altra parte dalla delibera che aveva dichiarato l'esecutivitą del contratto, aveva riconosciuto al contraente privato soltanto la rifusione dei costi affrontati per iniziare l'esecuzione del contratto, negando la risarcibilitą del danno sofferto).