(massima n. 1)
Ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente per l'espletamento di fatto delle relative mansioni ex art. 2103 c.c., spetta al lavoratore che rivendichi tale qualifica l'onere di dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste ultime e quelle delineate per il ruolo dirigenziale dal contratto collettivo di categoria, e la relativa valutazione costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimitą se sorretto da logica e adeguata motivazione. (Omissis).