(massima n. 1)
Nella fase delle trattative precontrattuali, gli obblighi di correttezza previsti per le parti non discendono da un dovere negoziale; il bene tutelato dall'art. 1337 c.c. non č quello che la parte si proponeva di conseguire col contratto, ma č la legittima aspettativa che le trattative si svolgano lealmente e correttamente su un piano di paritā, senza che la controparte, per riserva mentale o per leggerezza di intenti, tenga impegnata l'altra, precludendole diverse possibilitā.